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L’ici è l’imposta Comunale sugli Immobili e deve essere pagata da coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. A partire dall'anno 2001 è soggetto passivo anche il concessionario di aree demaniali. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima, in acconto, si paga entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda, a saldo, si paga entro il 16 dicembre. Il saldo è pari al conguaglio dell'importo complessivamente dovuto, ricalcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno in corso.
Il pagamento in unica soluzione dell’impsota dovuta per l’intero anno può essere effettuato entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).
Le persone fisiche residenti all'estero possono effettuare il pagamento dovuto in unica soluzione dal 1 al 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi dell'1,5%.

Testi allegati:

- Modello Ministeriale
- Istruzioni Ministeriali

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