Sono una lavoratrice in stato di gravidanza. Quali sono i miei diritti?
La lavoratrice in gravidanza non può essere adibita al lavoro nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi dopo la nascita, con facoltà, su autorizzazione sia del proprio medico, sia del medico incaricato dal datore, di rinviare il primo mese antecedente, utilizzandolo dopo il parto.
Per tutto il periodo la retribuzione è intera se la dipendente è a tempo indeterminato, mentre si riduce all'80% se la lavoratrice è a termine. La lavoratrice, dopo tale astensione obbligatoria, ha inoltre diritto a 6 mesi di astensione facoltativa, su sua richiesta (fruibile, in alternativa, anche dal neo-padre, che in tal caso può utilizzarla anche contemporaneamente all'assenza obbligatoria della neo-mamma).
Lo stipendio dell'assenza facoltativa, per il personale a tempo indeterminato (cd. di ruolo), è intero per i primi 30 giorni e ridotto al 30% per i successivi 5 mesi.