Maria MontessoriIl teatroPiazza Garibaldi
ICI
ICI
ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
 
L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

Quanto si deve pagare
Per l'anno 2008 sono previste le seguenti aliquote ICI:

  1. 5,80 per mille (aliquota ordinaria) abitazione principale, fabbricati in genere, aree fabbricabili, abitazioni in ristrutturazione e terreni agricoli;
  2. 7,00 per mille per gli alloggi sfitti e vuoti da oltre un anno.

Ai sensi del D.L. n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/5/2008 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Il comma 2 dell’art. 8 del D. lgs.504/1992 stabilisce che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Un soggetto passivo può fruire di una sola agevolazione per l’abitazione principale, l’art. 13 dell’attuale Regolamento per la disciplina dell’I.C.I. del Comune di Chiaravalle, approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 30 novembre 2001, dispone che sono assimilati all’abitazione principale, ai fini dei suddetti benefici I.C.I. gli alloggi:

  • costituiti dall’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • dati in uso gratuito come da contratto registrato o da autocertificazione, alle persone di cui all’art. 433 del codice civile a condizione che queste ultime siano residenti in tali alloggi.
L’assimilazione ovviamente opera ove non fosse possibile al soggetto passivo fruire dell’agevolazione di cui al comma 2 dell’art.8 del D.lgs. 504/1992 e non in aggiunta ad essa.

Calcolo dell'Imposta
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB - l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali) e moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti:

  • per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi convitti, ecc.);
  • per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10 e C/1;
  • per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
  • per 75 se si tratta di terreni agricoli.

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza.
All'imposta ottenuta si toglie la riduzione e/o la detrazione, se spettanti.
La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.
La riduzione sui terreni compete agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori regolarmente iscritti ai fini contributivi, purché conducano direttamente il fondo. Gli stessi sono esentati dal versamento quale area fabbricabile, nel caso in cui il fondo sia considerato tale dal Piano Regolatore.
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da ICI.

Come pagare
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro i termini:

  1. prima rata o saldo entro il 16 di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente, per il saldo l'aliquota e la detrazione sono quelle dell'anno in corso;
  2. seconda rata entro 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.

I versamenti dovranno essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti possono essere effettuati presso tutti gli Uffici Postali con versamento sul c/c postale n° 32883639 intestato “Comune di Chiaravalle - Riscossione ICI Servizio Tesoreria”, nonché, senza spese aggiunte, presso tutti gli sportelli della Banca delle Marche o tramite modello F24.

Come pagare in caso di dimenticanza
Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ente, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (2,5% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Come chiedere il rimborso
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore imposta   versata o non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

Riduzione per inagibilità o inabitabilità
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è stata emessa apposita ordinanza.
La riduzione di imposta è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

Note
* La dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere presentata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzione di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
* Nel caso di decesso del proprietario il pagamento dell'ICI deve essere eseguito con il bollettino intestato al deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere eseguito dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome. La comunicazione di variazione a nome del deceduto e dei singoli eredi è fornita all'Ufficio direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

 
       Per eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi (tel. 071-9499242/219).

guarda anche...

Ufficio Tributi
 
 
Comune di Chiaravalle
Piazza Risorgimento, 11
60033 Chiaravalle AN
CF 00166560425
 
tel. 071 9499 011
fax 071 742 373
info@comune.chiaravalle.an.it
 
iscriviti alla newsletter
e-mail:

 
vai al sito Sic1
Quadrivia