Imposta Municipale Unica (IMU)

Sintesi dei regolamenti vigenti

Data di pubblicazione:
01 Ottobre 2019
Imposta Municipale Unica (IMU)

IMU 2023

L’art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); è stata quindi abolita la TASI e riscritta la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).

1) SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell’ IMU sono:
• i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e, nell’applicazione dell’imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni e agevolazioni.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2) PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili siti nel territorio del Comune di Chiaravalle.

Non sono tenuti al pagamento dell’IMU i possessori dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta è dovuta in base alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale.

Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all’unità ad uso abitativo.

3) DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La dichiarazione ha effetto per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

4) VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Per l’anno 2023 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • prima rata in acconto: 16 giugno 2023
  • seconda rata a saldo: 16 dicembre 2023

La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 2023, calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate per l’anno corrente. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Per l’anno 2023 le aliquote sono state approvate con deliberazione consiliare n. 39 del 20 dicembre 2022.

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE
Fabbricati di cui alle categorie catastali:
C/1 (Negozi e Botteghe)
C/2 (Magazzini e locali di deposito)
C/3 (Laboratori per arti e mestieri)
C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse),
C/7 (Tettoie)
             10,6 per mille                                         
Altri Immobili, esclusi quelli adibiti ad
abitazione principale e relative pertinenze
             10,6 per mille                                         
Abitazione principale e relative pertinenze
(escluse categoria A/1, A/8, A/9)
             0,00 per mille                                         
Immobili categoria A/1, A/8, A/9 solo se
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
             6,00 per mille                           € 200,00             
Alloggi regolarmente asseganti dall'ERP
(Ente Regionale per Abitazione Pubblica)
             7,6 per mille                           € 200,00             
Aree fabbricabili              10,6 per mille                            
Terreni agricoli 10,6 per mille  
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille  

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cd. “ravvedimento operoso”.

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5) QUOTA STATO

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. In questi casi il versamento, calcolato utilizzando l’aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato e al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.

6) IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito è prevista la riduzione al 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
  • il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, ossia deve risiedere e dimorare nello stesso;
  • il comodante non deve possedere, nel territorio italiano, altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello concesso in comodato e all’ immobile adibito a sua abitazione principale;
  • entrambi gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
  • entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato.

Il beneficio si estende al coniuge del comodatario, in caso di sua morte, in presenza di figli minori.

7) IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Accordo comunale per affitti a canone concordato.

8) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

Sono esenti i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del dlgs 29 marzo 2004, n. 99

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Ultimo aggiornamento

Mercoledi 24 Maggio 2023